DIRITTO E DIRITTI  
    di Giovanni Siniscalchi    
       
    LA PROPRIETA' COLLETTIVA E IL DIRITTO PENALE    
   
Per proprietà collettiva delle terre si intendono tutte le forme alternative alla piena proprietà privata, ascrivibili ad una molteplicità di persone (spesso indefinite nel numero) ma non riconducibili alla proprietà pubblica vera e propria.
Sebbene non esista una definizione normativa dei "domini collettivi", con tale termine, generalmente, si indica una situazione giuridica in cui una determinata estensione di terreno (di proprietà sia pubblica che privata) è oggetto di godimento da parte di una collettività determinata, abitualmente per uso agro-silvo-pastorale.
Le difficoltà di inquadramento sistematico dei domini collettivi, appartenenti originariamente ad una comunità, derivano anche dall'irriducibilità dell'istituto all'attuale concezione privatistica, di
derivazione romanistica, basata sulla proprietà privata.
La proprietà collettiva viene normalmente ricondotta, da un punto di vista formale, ad una proprietà privata (tipicamente di derivazione nobiliare) od una proprietà pubblica (demaniale e non) sulla quale però sussistono diritti d'uso civico che di fatto ne trasferiscono il possesso (in parte o del tutto) a favore di terzi individuati in base ad una definizione collettiva (come può essere quella degli abitanti, attuali o “di origine", di una certa località o paese).
L'esercizio di questi diritti può essere demandato a particolari organizzazioni (Università Agrarie, Comunità, Associazioni o Enti) o alle Amministrazioni Comunali (sebbene la collettività degli aventi diritto non coincida necessariamente con gli abitanti di un comune).
Tuttavia non tutti i diritti di uso civico esistenti necessariamente derivano da un'antica condizione di vera proprietà collettiva, potendo altresì derivare anche da altre forme di “possesso misto", ossia condiviso già all'origine tra comunità rurali e famiglie nobiliari oppure istituzioni (in special modo ecclesiastiche).
Dopo una lunga gestazione, finalmente, la Legge del 20/11/2017 n° 168, (G.U. 28/11/2017) riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie (art. 1); offrendo una chiara definizione dei beni collettivi (art. 3).
Nel testo normativo si precisa inoltre che la Repubblica riconosce e tutela i diritti di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano.
Il tema della ”proprietà collettiva” non è mai stato oggetto di studi della dottrina penalistica, per cui, prendendo spunto dall’elaborazione teorica di altri settori disciplinari, è possibile proporre una breve riflessione del complesso tema in ossequio ai principi che caratterizzano l’ordinamento giuridico penale; nel tentativo di verificare se sussistano, nell’ampio panorama della legislazione vigente, norme capaci di offrire una tutela penale dei predetti beni. In più occasioni si è tentato di creare un collegamento dell’istituto degli usi civici con la categoria dei beni comuni. Tale correlazione può rappresentare un nuovo e qualificante passo in avanti rispetto alla possibilità di applicare leggi punitive; ciò al fine di ricondurre tutti i beni fondamentali e di godimento collettivo, strumentali alla tutela della persona umana verso la concreta affermazione del principio personalistico contenuto nella Costituzione italiana e nelle fonti europee del diritto. Il diritto penale è ontologicamente chiamato a interrogarsi sui nuovi temi che emergono nel mutevole contesto storico-sociale allorquando è avvertita la necessità di offrire una specifica protezione normativa.
Storicamente con la denominazione “beni di godimento comune” ci si riferisce ai beni e alle risorse che gruppi di individui su un determinato territorio condividono, utilizzano, senza alcun criterio di esclusività ma in modo comunitario e non egoistico. La ricerca del profilo di rilevanza giuridico-penale dei beni de quibus risiede sull’intimo legame che li lega alla persona umana e, ancora di più, sulla possibilità che il godimento di quei beni possa incidere sulla crescita e sul benessere della persona. Ciò al fine di assicurare il libero esercizio dei diritti fondamentali, anche nella prospettiva di garantirne l’integrità di godimento per le future generazioni; prescindendo dal concetto di proprietà o di utilità egoistica e da tutte quelle categorie giuridiche ed economiche che non siano funzionali allo scopo collettivo.
La Suprema Corte, peraltro, afferma il principio di diritto secondo il quale un bene si definisce comune quando, per le sue intrinseche connotazioni, a prescindere dal titolo di proprietà, sia «strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini».
Una volta delineato il parametro rappresentativo della categoria dei beni di godimento comune, occorre individuare le forme più adeguate di tutela per assicurarne l’integrità dagli abusi, tenendo presente di dover debitamente bilanciare esigenze collettive con esigenze individuali. Questo nuovo modo di inquadrare anche il profilo patrimoniale della vicenda deve tenere conto del fatto che, sia pure dotata di valore patrimoniale intrinseco, la categoria dei beni de quibus non può diventare oggetto di gestione in una logica di profitto, ma le risorse naturali devono rimanere ancorate al concetto di fruizione sociale libera ed incondizionata. Nel senso che l’attenzione del giurista deve spostarsi dalla tutela del titolare del bene alla esclusiva tutela del bene stesso. Cosicchè, la salvaguardia dell’integrità del bene non è volta a garantire l’integrità del diritto di proprietà, ma semplicemente che il bene deve essere tutelato in quanto tale e se mai esistesse un titolo di proprietà esclusivo su quel bene, lo stesso soggetto titolare dovrà goderne in una dimensione comunitaria e non più egoistica, essendone il primo obbligato di tutela. Il tema dei beni di godimento comune non è estraneo alla tradizione storica e sociale del nostro paese, perché la categoria (non essendo collocabile né tra i beni pubblici né tra quelli privati) affondava le proprie radici nel diritto medioevale ed in particolare nella materia dei cc.dd. diritti civici. A partire da quegli anni si assiste ad un progressivo consolidamento degli “usi civici”, diritti che potevano essere esercitati su beni privati, e su beni che appartenevano all’indistinta collettività (“demanio civico”) ovvero la proprietà collettiva.
In Italia il riordino degli usi civici e il definitivo riconoscimento legislativo della proprietà collettiva avveniva con la legge n. 1766 del 16 giugno 1927 (in G.U. n. 228 del 3 ottobre 1927), anche in funzione di controllo della proprietà terriera, la cui amministrazione veniva affidata a Comuni e Frazioni. E’ opportuno, a questo punto, chiedersi se esistono obblighi costituzionali di tutela penale dei beni de quibus.
La collocazione concettuale della questione dei beni di godimento comune nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano trova oggi degli agganci normativi e di valore importanti che possono favorire lo sviluppo del tema. Tuttavia molti sono gli aspetti problematici sul terreno del diritto penale, poiché l’intervento punitivo ha bisogno di una severa selezione degli interessi da tutelare e soprattutto ha necessità di verificare nel concreto il bisogno di una sanzione penale.
Senza una reale esigenza di intervento lo sforzo di immaginare una disciplina normativa rimarrebbe soltanto un’espressione simbolica e andrebbe semplicemente ad aumentare la quantità delle leggi penali, senza alcuna concreta utilità. Si finirebbe anche per compromettere le stesse premesse costituzionali del diritto penale rappresentate dalla necessità che la limitazione della libertà personale, di cui all’art. 13 Cost., possa essere immaginata soltanto in presenza di beni giuridici di rilevante interesse per l’ordinamento.
Occorre riconoscere che si tratta di un progetto complessivo di incriminazione che si pone in controtendenza con quello sforzo di riduzione dell’area del penalmente rilevante destinato a razionalizzare l’intervento del legislatore in materia punitiva. Ecco perché bisogna superare prima di ogni altra cosa le obiezioni di opportunità e necessità che sempre dovrebbero motivare l’azione del legislatore in materia penale.
Un percorso normativo costituzionalmente orientato della vicenda dei beni di godimento comune in materia penale non deve e non può riguardare unicamente il profilo repressivo dell’intervento legislativo. E’ necessario un diritto penale inteso come “strumento di dissuasione” che valorizzi la consapevolezza nel destinatario del precetto di essere il naturale fruitore dei vantaggi derivanti dalla tutela e dalla salvaguardia di quel bene. Per affrontare correttamente il tema del progetto di una tutela penale dei beni di godimento comune è necessario utilizzare gli strumenti metodologici che formano la piattaforma giustificativa del diritto penale moderno che richiede la qualificazione del fatto come tipico, colpevole e offensivo. L’offensività è certamente il punto di partenza per ogni previsione normativa che richieda l’intervento di una sanzione penale. Un tale impegno impone l’esatta individuazione dei beni giuridici collettivi – non diversamente da quelli individuali – ed esige che il bene venga ricostruito con un fisionomia tale da renderlo capace di essere offeso nel singolo caso concreto. In realtà il dato sociologico che sottende a scelte di questo tipo, parte dal ragionevole assunto che nella società capitalistica postmoderna il riconoscimento di un interesse comune va sempre regolato normativamente, per evitare che il generale modello di apprensione egoistica lo sottragga al godimento collettivo. Il ricorso allo strumento penale deve prendere il suo avvio dal confronto dei diritti di libertà individuali che si presentano sullo scenario reale e che sono posti in comparazione. Il legislatore penale con l’intervento normativo riduce di fatto l’area di libertà della persona e questo sacrificio deve necessariamente offrire un vantaggio per altre forme di libertà che vengono in questo modo valutate come prevalenti. L’equilibrio è dettato dall’interesse o dal dovere di intervento che deve attingere alle regole di convivenza dettate dalla Carta costituzionale, come proposte di rafforzamento della tutela di beni. In tale contesto i beni de quibus sono certamente tra quelli che ricevono diretta attenzione dal legislatore costituente perché sono chiamati a realizzare le condizioni essenziali di vita della persona umana. La norma giuridica, nella specie penale e sanzionatoria, è di fatto chiamata a correggere gli usi distorsivi del godimento del bene. Questa è la ragione per cui è necessario l’intervento del diritto penale, con il prevalente proposito di rafforzare l’efficacia di una norma sociale che garantisca il godimento e la conservazione del bene, nella prospettiva funzionale di crescita e di benessere della persona.
La risposta può essere fornita oltre che sul piano della rilevanza costituzionale dell’interesse da proteggere anche sul piano della rilevanza sociale dello stesso. Il punto di avvio della ricerca della matrice costituzionale della materia non può che essere l’art. 43 Cost. che, pur non individuando nominalisticamente i beni, ne prescrive l’indirizzo di fruizione e le modalità di gestione comunitaria: «A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale».
Altro profilo che invoca una meditata riflessione è l’intreccio tra la rilevanza ordinamentale del bene giuridico e le tecniche di tutela contro precise forme di aggressione che non potrebbero essere adottate se non attraverso il potenziamento dell’opzione penale. Data la premessa è possibile individuare un chiaro collegamento, operato dalla normativa in commento in tema di domini collettivi, con la recente legge 22 maggio 2015 n. 68 che, come è noto, disciplina i reati ambientali e che si pone come un valido presidio normativo idoneo ad offrire una tutela penale dei predetti beni. La correlazione è data dall’art 2 comma 1 lett. d) della legge L. 20 novembre 2017, n. 168 in cui si precisa che: <<La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto: (…….essi costituiscono basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale>>. Ed ancora, all’art. 3 comma 6 si stabilisce che:<<con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo e' mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici>>.
E’ noto che le fattispecie introdotte dalla nuova legge sui reati ambientali non stabiliscono nuovi precetti ed obblighi; ma, in ossequio al rapporto di accessorietà della sanzione penale rispetto al diritto amministrativo ambientale, il legislatore ha deciso di disciplinare le ipotesi delittuose e contravvenzionali secondo lo schema delle norme penali in bianco; qualificando come delitti o contravvenzioni le condotte di dolosa trasgressione di vincoli normativi già esistenti. Così operando si è spostata l'attenzione dalla violazione ”formale” del precetto alle conseguenze sull'ambiente che la violazione stessa determina.
Il diritto penale dunque è chiamato ad intervenire dove non viene rispettato un serio principio di autolimitazione nello sfruttamento delle risorse, un argine all’abuso del godimento del bene. Quando si affronta infatti il delicato tema dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio architettonico o anche della stessa acqua, aria, suolo (quindi risorse artificiali e risorse naturali) è doveroso considerare i moderni sistemi tecnologici di aggressione a tali beni che spaziano da alcune forme di inquinamento subdole (ad es. sversamenti di prodotti cancerogeni, sostanze chimiche, materiali radioattivi in discariche autorizzate e non), a forme di danneggiamento con mezz i moderni (ad es . onde elettromagnetiche ed altro). Non si può certamente escludere che tali pericolose e devastanti aggressioni del bene ambientale possano realizzarsi anche nelle terre di originaria proprietà collettiva.

   
     
         
    DIRITTO E DIRITTI    
    di Lino Lavorgna    
         
         
         
       
         
         
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